Ecobonus: come funziona

ECOBONUS

DETRAZIONE FISCALE DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.

La  Legge di Stabilità ha prorogato fino al 31 dicembr2016 l’ecobonus per la riqualificazione energetica di edifici e abitazioni, rivolto a chi sostituisce l’impianto esistente con uno a pompa di calore.
L’installazione di impianti a pompa di calore può infatti beneficiare di due tipologie di detrazioni fiscali: per il risparmio energetico (65%)  e per le ristrutturazioni edilizie (50%). Le due detrazioni richiedono differenti condizioni di installazione degli impianti ed hanno anche iter burocratici distinti.

 

 

Riqualificazione energetica – 65%

detrazioni fiscaliLe detrazioni fiscali del 65% si possono applicare a interventi di riqualificazione energetica eseguiti su edifici di qualsiasi categoria catastale, purché già esistenti e dotati di impianto di riscaldamento: abitazioni, uffici, negozi, ecc.
Nel caso di impianti a pompa di calore, la condizione per accedere alle detrazioni è che si tratti di sistemi ad alta efficienza e che la loro installazione costituisca una sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente.
Quando si parla di alta efficienza si fa riferimento a specifiche tabelle (vedi allegato H del Decreto Edifici da pag. 27), indicate  dall’Agenzia delle Entrate, i cui valori minimi di prestazione dipendono dal tipo di pompa di calore che viene scelta.

detrazioni fiscali

Non godono di agevolazioni le installazioni su edifici che non siano già provvisti di impianto di riscaldamento, né l’aggiunta di split a pompa di calore ad integrazione di un impianto di riscaldamento esistente.
Ristrutturazione edilizia – 50%
incentivi ristrutturazioneSe l’intervento effettuato non rientra nelle condizioni richieste per accedere alla detrazione fiscale per la riqualificazione energetica, si può valutare la possibilità di usufruire della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, solitamente definita al 50%. A differenza del 65%, questa detrazione è applicabile solamente a spese per lavori eseguiti su abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali. In realtà, nella lista degli interventi agevolabili indicata dall’Agenzia delle Entrate non compare la voce specifica per le pompe di calore. Si può però farle rientrare nella categoria caloriferi e condizionatori, per la quale è prevista la condizione che l’opera sia finalizzata al risparmio energetico.