Questo è quanto stabilisce la Sentenza n. 6 del 3 gennaio 2017, con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di una società che si era vista negare le tariffe del Terzo Conto energia (Dm 6 agosto 2010). Per accedere alle tariffe incentivanti del Dm 6 agosto 2010, era indispensabile che l’impianto fotovoltaico risultasse entrato in esercizio entro il 31 maggio 2011. Il medesimo decreto stabilisce che, per “entrata in esercizio”, deve intendersi la data nella quale sono verificate una pluralità di condizioni, tra le quali quella di risultare “assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica” (articolo 2, comma 1 del Dm).
In particolare tali obblighi fiscali prevedono, ai sensi dall’articolo 53-bis del Dlgs n. 504/1995 (Testo unico accise), l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle dogane “contestualmente all’avvio della propria attività”. La società appellante, però, ha presentato tale comunicazione soltanto in data 22 giugno 2011, “non conseguendo in tal modo il requisito dell’entrata in esercizio dell’impianto entro il 31 maggio 2011 (come previsto dall’articolo 25, comma 9, Dlgs n. 28/2011), dal momento che l”entrata in esercizio’ presupporrebbe anche l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa fiscale”.
Con queste motivazioni, i giudici hanno respinto l’appello, ritenendo che in questo caso il GSE abbia legittimamente determinato il rigetto della domanda di incentivazione.