Il documento costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, in linea con lo Statuto del contribuente, che fonda i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sui principi di collaborazione e buona fede.
Il documento, pubblicato il 4 aprile, è frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta Nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile per i contribuenti, per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del DM n. 164 del 1999, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973. La circolare fornisce anche indicazioni sulla detrazione del 65% per i sistemi di controllo da remoto (p.265).
I dispositivi che possono beneficiare dell’incentivo del 65% devono avere determinate caratteristiche:
– mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
– mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
– consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Se soddisfano i punti precedenti rientrano nel campo di applicazione del bonus la fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche, ma anche le opere elettriche e murarie eventualmente necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non rientrano ovviamente nell’incentivo le spese per l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con questi impianti, come smartphone, tablet o computer.
da http://www.nt24.it