Il Decreto legge 83/2012 contiene misure di rilievo per l’edilizia e le infrastrutture. Nel caso delle ristrutturazioni, il bonus è salito dal 36% al 50%, ma solo per un periodo limitato, utile ad incentivare gli investimenti privati per contribuire alla ripresa economica. Le detrazioni saranno infatti maggiorate fino al 30 giugno 2013, mentre dal primo luglio si tornerà automaticamente alla vecchia normativa, con percentuali di sconto fiscale che scenderanno nuovamente al 36%, così come il tetto di spesa, che dai 96 mila euro del decreto sviluppo tornerà a 48 mila euro.
La detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:
• realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104.
La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione di cui trattasi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.
Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a certe condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19% in sede di dichiarazione dei redditi.